Statuto

 S T A T U T O

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATURA – SCOPI

Art.1)

Nell’ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – O.N.L.U.S. – nel rispetto della legge 11 Agosto 1991 nr. 266 e D.L. 4 Dicembre 1997 nr. 460 si costituisce l’associazione di Volontariato denominata “OVERLAND”. I Principi dell’associazione sono quelli della Legge 24/02/1992 nr. 225. La stessa avrà come segno distintivo il logo così descritto: il logo di forma rotonda con sfondo bianco, al centro due ali di cui quello superiore di colore verde e quello inferiore di colore rosso che racchiudono all’interno la figura di un tritone dominante su un animale marino (forza umana contro le forze della natura),in alto, nei pressi della testa vi è una stella a otto punte di colore azzurro,nella parte superiore del cerchio vi è la scritta Ass. Vol. Protezione Civile, mentre in basso del cerchio la scritta OVERLAND.  

Art.2)

L’Associazione che ha durata illimitata ha sede a Monreale, Fondo Pasqualino 5, ma possono essere istituite sedi secondarie, sedi operative, senza che questo comporti una modifica statutaria.

Art.3)

L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro, non persegue interessi personali, ed ha struttura democratica; essa è costituita ai fini delle leggi sul volontariato, esclusivamente per fini di solidarietà ed utilità sociale e si avvale dell’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito da parte degli associati.

Art.4) Rientra tra gli scopi dell’associazione:

a) L’assistenza sociale e socio sanitaria alle famiglie disagiate o 

    svantaggiate in genere, ai bambini,agli anziani ai minori a 

    rischio;

b) L’assistenza economica d’indigenti mediante distribuzione di

    generi alimentari e vestiario reperiti mediante raccolte presso

    privati, enti preposti, aste, mostre, fiere di beneficenza e

    devoluzioni;

c) La tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di

    interesse artistico di cui alla legge 1 giugno 1939 nr. 1089 ivi

    comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 Settembre

    1963 nr.1409;

d) La tutela del territorio e la valorizzazione dello stesso in tutti i

    suoi aspetti e in tutte le sue potenzialità,sociali e di fruizione

    del tempo libero contro ogni forma di degrado;

e) Svolgere opere di protezione civile, di soccorso, di assistenza,

    di viabilità,di assistenza ai bagnanti, di prevenzione e

    repressione incendi con guardie ai fuochi, e tutte le attività

    collegate ai casi di   necessità urgenti, incidenti e calamità  

    naturali;

f)  Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il

    raggiungimento degli scopi che l’associazione si propone, ed in

    particolare:

1. Promuovere mediante incontri e dibattiti la cultura del

    volontariato verso persone portatori di handicap, emarginati,

    anziani e minori a   rischio, collaborando con autorità, con

    altre associazioni, enti morali, enti pubblici e privati, al fine di

    contribuire alla nascita, all’interno della società di un maggiore

    interesse verso queste categorie di persone;

2. Attività di servizio socio assistenziale e socio sanitario per 

    portatori di handicap, disabili, ammalati, anziani, minori, o per

    chiunque si trovi in condizione di emarginazione sociale, anche

    creando momenti di aggregazione e socializzazione;

3. Collaborare con gli organi istituzionalmente preposti, o su

    richiesta o delega di essi, per la protezione delle persone e

    della cosa pubblica effettuando servizi di vigilanza e di

    protezione, sollecitando al riguardo l’impegno civile e sociale

    dei cittadini;  

4. Elaborare e realizzare progetti relativi alle strutture

    istituzionali,produttive, sanitarie, sportive, turistiche,

    sociali,culturali,civili,tecniche ed urbanistiche della realtà 

    regionale;

Art.5) Promuovere ed organizzare:

Attività culturali in genere, valorizzazione dell’attività artigianale ed artistica; seminari, ritiri, convegni di studio e di divulgazione, progetti di ricerca, iniziative, nel rispetto della normativa sull’editoria per la pubblicazione, produzione e diffusione di materiale audio e video, giornali, riviste, guide, testi, depliants in genere per la promozione e la diffusione delle  problematiche oggetto dell’associazione;  

Iniziative per il tempo libero e la promozione turistica: feste, spettacoli folcloristici, rappresentazioni teatrali, animazione, giochi, filmati, viaggi, escursioni, visite guidate, attività e manifestazioni anche nell’ambito dello sport finalizzate al miglioramento della qualità della vita e dei rapporti sociali;

L’ Associazione per il raggiungimento degli scopi preposti, potrà integrare la propria attività con quelle di altre ONLUS, enti, associazioni, cooperative, associazioni di enti, strutture ecclesiastiche, scuole;

L’ Associazione per l’attuazione delle finalità indicate, potrà stipulare convenzioni e/o protocolli d’intesa con organismi Statali, Regionali, Province autonome, Enti Locali, Enti pubblici e privati, comunità, ai quali potrà chiedere agevolazioni o contribuzioni previste dalla normativa di favore, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie compreso il ricorso al credito,

Destina ogni suo provento alla realizzazione delle finalità istituzionali, dei principi e degli scopi dello Statuto.

SOCI

Art.6) Il numero degli Iscritti è illimitato. Gli iscritti si dividono in:

a) aspirante: è il livello di accesso all’Associazione. Esso prevede

    un periodo di attività formativa non superiore a sei mesi

    trascorsi i quali il C.D. dovrà esprimersi, con propria delibera,

    circa l’eventuale passaggio dell’aspirante alla qualifica di socio.

    Nel caso in cui il C.D. dovesse esprimersi negativamente, la

    richiesta d’iscrizione all’Associazione è da intendersi respinta;

b) socio: l’iscritto-aspirante che abbia superato positivamente

    l’attività formativa verrà iscritto, con delibera del C. D.,   

    nell’Associazione in qualità di socio.

c) Possono iscriversi all’Associazione tutte le persone fisiche

    maggiorenni,che accettino le finalità, lo statuto

    dell’Associazione ed i Regolamenti interni;

d) si impegnino a garantire il numero minimo di ore – servizi

    stabilito annualmente dal C.D.;

Tutti i soci hanno diritto di voto nell’assemblea per le cariche elettive,l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e possono essere eletti negli organismi dell’Associazione nelle modalità e secondo le regole previste dal presente Statuto e dal regolamento interno.

Art.7) Criteri di ammissione degli Iscritti.

Chi intende aderire all’associazione,deve rivolgere espressa domanda, indicando in essa le proprie generalità, le eventuali attività di volontariato svolte, di condividere gli scopi che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti previa presa visione, tale domanda dovrà essere inoltrata al C.D. allegando alla predetta certificato carichi pendenti;

a) Il C.D. entro trenta giorni dal suo ricevimento, esaminerà la 

    domanda presentata e, nel caso di parere favorevole

    espresso con apposita delibera, curerà l’annotazione in 

    apposito libro dopo che l’iscritto avrà versato la quota

    associativa per l’anno in corso;

b) L’aspirante socio,cui la domanda è stata accettata dal C.D. ,

    deve versare entro quindici (15) giorni dal ricevimento della    

    comunicazione dell’ammissibilità, la quota associativa, due

    fotografie formato tessera, solo dopo avere provveduto al  

    pagamento della predetta quota, diventa socio e potrà

    ricevere la tessera dell’Associazione.

Art.8) Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno il diritto di:

a) partecipare alle attività dell’Associazione,frequentare i locali

    sociali, essere aggiornati sui risultati ottenuti;

b) eleggere ed essere eletti negli organismi statutari e ad

    accedere a tutte le cariche interne secondo le regole previste

    dal presenteStatuto e dai regolamenti interni;

I doveri degli iscritti sono: 

c) rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le

    deliberazioni degli Organi associativi;

d) versare le quote associative annualmente stabilite dal C.D. ;

e) non compiere, direttamente o indirettamente, atti che

    danneggiano gli interessi dell’Associazione;

f)  prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e

    gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, ad

    essi potranno essere rimborsate le spese anticipate in nome e

    per conto dell’Associazione debitamente autorizzate;

Art. 10) Criteri di esclusione dei soci.

Il socio cessa di fare parte dell’Associazione per dimissioni decadenza,esclusione o scioglimento dell’Associazione. La qualità di socio si perde per:

a)  dimissioni:

chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere l’adesione all’Associazione stessa,tale recesso ha effetto dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso;

b)  decadenza:

la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per inattività, per inosservanza delle norme statutarie e dei regolamenti o per morosità ed ha effetto dal giorno successivo della delibera. Il socio dichiarato decaduto per morosità, potrà essere riammesso, su delibera del C.D. , dopo valide giustificazioni e dopo aver sanato la sua posizione, in caso contrario egli dovrà ripresentare domanda di ammissione, che verrà vagliata con l’osservanza di tutte le norme stabilite per i nuovi iscritti;

c)  Esclusione:

L’esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali o quando, anche in relazione alla sua condotta pubblica e privata,in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi o l’immagine dell’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere comunicato formalmente all’iscritto che potrà, entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, appellarsi al Collegio dei Garanti. Nel caso di morosità,recesso, esclusione o scioglimento, il socio che cessa di fare parte dell’Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Art.11)

Il domicilio degli associati, per quel che concerne il rapporto con l’Associazione, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato o, in difetto presso la sede dell’Associazione.

Art.12) ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

a)      L’Assemblea Generale dei Soci;

b)      Il Consiglio Direttivo;

c)      Il Presidente ed il Vice Presidente

d)      Il Collegio dei Garanti Revisori dei Conti.    

Art.13) Convocazione e composizione dell’Assemblea Generale dei Soci.

L’Assemblea Generale dei Soci:

a)      è il massimo organo decisionale dell’Associazione;

b)      può essere ordinaria o straordinaria;

c)      viene convocata, dal Presidente o in caso di sua

         impossibilità in sua vece,dal Consiglio Direttivo,per

         l’approvazione del bilancio una volta l’anno e per il rinnovo

         delle cariche sociali una volta ogni 2 anni,in via ordinaria

         entro il mese di aprile, con avviso nelle sedi 15 giorni

         prima e dovrà indicare il giorno,il luogo e l’ora della

         riunione e le motivazioni della convocazione;

d)      tutti i soci effettivi hanno diritto d’intervenire

         all’Assemblea, ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi

         rappresentare mediante delega scritta da consegnare al

         segretario dell’Assemblea prima che questi abbia inizio.

Ogni delegato non può rappresentare più di tre (3) associati;  

e)      viene convocata in via straordinaria, con le stesse

         modalità di quella ordinaria senza ritardo,qualora ne venga

         fatta richiesta motivata da almeno 2/3 degli associati in

         regola con l’Associazione oppure da 1/3 del Consiglio

         Direttivo; 

f)       vi possono partecipare tutti i membri del C.D. uscente e

         tutti gli iscritti in regola ;

g)      L’ Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede

         sociale purché in Sicilia;

Art. 14) L’Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i membri del C.D. non hanno diritto al voto. Per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti a dissenzienti.

Art.15) Presidenza e verbalizzazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione è, in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario  

anche non socio ed occorrendo due scrutatori. Dalle riunioni dell’Assemblea si redige regolare verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e se nominati dai scrutatori.

Art.16) Competenze e deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci.

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci:

a)  discute e valuta le relazioni sulle attività svolte,predisposte

     dagli altri Organi, determinando le linee generali di attività 

     dell’Associazione;

b)  discute e, se il caso,approva il bilancio economico relativo al

     mandato del C.D. uscente da questi predisposti;

c)  delibera in ordine a tutti gli oggetti attinenti alla vita

     dell’Associazione riservati alla sua competenza;

d)  delibera normalmente a voto palese o maggioranza semplice;

e)  su proposta del Consiglio Direttivo uscente, determina il

     numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo;

f)   elegge il Presidente, il Collegio dei Garanti Revisori dei Conti e

     gli altri Membri del C.D.;

L’ Assemblea Generale Straordinaria dei Soci:

g)  procede alla modifica del presente statuto ai sensi del

     successivo art. 29;

h)  delibera su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine allo

     scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione;

i)   delibera, per le proprie competenze, con una maggioranza dei

     2/3 dei votanti;

Tanto per l’Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria,Qualora s’intenda adottare, su specifiche deliberazioni, la procedura del voto segreto, occorre l’assenso 2/3 dei presenti.

Art. 17) Composizione del Consiglio direttivo.

La Direzione dell’Associazione spetta al Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto dal Presidente e dai Consiglieri. Possono essere Membri del Consiglio Direttivo solo i soci, regolarmente iscritti nell’anno precedente l’Assemblea dei Soci.

Art.18) Competenze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

 a) approva l’uso delle risorse finanziarie per gli scopi   della 

     Associazione e le relative iniziative;                                

b)  assume le decisioni di carattere generale relative alla

     conduzione dell’Associazione e delibera su tutte le questioni

     significative attinenti ai fondamenti della gestione sociale;

c)  delibera,secondo le norme previste nel presente Statuto,

     sulla esclusione degli Iscritti con la maggioranza dei

     componenti provvede ad inviarne comunicazione motivata

     all’associato;

d)  approva il Regolamento che disciplina le modalità interne di

     funzionamento dell’Associazione;

e)  delibera sulle richieste di iscrizione attribuendo, se il caso, la

     qualifica di socio ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto del 

     presente Statuto, e provvedendo alla trascrizione negli

     appositi libri;

f)   verifica e garantisce l’attuazione delle decisioni e deliberazioni

     assunte in sede di Assemblea dei Soci;

g)  convoca l’Assemblea dei Soci, ogni qualvolta se ne presenti la

     necessità, fissandone l’Ordine del Giorno;

h)  stabilisce la modalità di presentazione delle candidature per il

     rinnovo delle cariche sociali;

i)   approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi e le

     eventuali variazioni, sottoponendoli successivamente

     all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art.19) Sostituzione dei Membri del Consiglio Direttivo.

Se nel corso della durata in carica vengono a mancare uno più membri del C.D., anche per dimissioni o decadenza, è a facoltà degli altri di provvedere alla loro sostituzione con i primi dei non eletti nel corso della precedente Assemblea dei Soci, secondo l’ordine delle preferenze ricevute.

Art. 20) Consiglio direttivo: organizzazione interna.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Delle discussioni e deliberazione sono redatti appositi verbali firmati da chi presiede il Consiglio Direttivo e dal verbalizzante, liberamente consultabili da qualsiasi Iscritti All’Associazione. Il C.D. determina incarichi e responsabilità operative e provvede alla sua organizzazione interna adottando, entro la seconda seduta dal suo insediamento,un apposito regolamento interno. L’organizzazione interna deve essere improntata a criteri di efficienza operativa, di trasparenza, di democraticità nelle decisioni, secondo le indicazioni del presente Statuto. Il C.D. è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno,con preavviso minimo di 20 giorni, da inviarsi al domicilio dei membri. Il C.D. può altresì riunirsi se almeno 1/3 dei membri lo richiede, con l’indicazione degli oggetti da trattare. In tale circostanza il Presidente è tenuto a convocare il C.D. entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di inadempimento, è facoltà dei richiedenti provvedere autonomamente alla convocazione, rispettando il preavviso di venti giorni. Per la validità delle sedute del C.D. e delle eventuali deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza de membri. Il Consiglio Direttivo delibera normalmente per consenso o, ove sia necessaria ricorrere a votazioni, a voto palese e a maggioranza semplice. Qualora si intenda adottare, su specifiche deliberazioni, la procedura del voto    segreto,

tale procedura deve ottenere l’assenso di almeno 1/3 dei presenti.

Art. 21) Presidente e vice Presidente.

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente provvede alla direzione ed alla gestione dell’ Associazione in conformità delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’ Assemblea,corredandoli di idonee relazioni. Egli inoltre, potrà:

. fare e riscuotere mandati di pagamento in nome e per conto della Associazione;

. sottoscrivere convenzioni o qualsiasi altro atto con enti pubblici e/o privati;

. stipulare atti traslativi a titolo oneroso o gratuito invocando esenzioni ed agevolazioni;

. aprire e chiudere c/c bancari e postali ed operare su di essi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia assente o impedito all’esercizio delle sue funzioni con delega alla firma.

Art. 22) Altri Incarichi.

Ad altri membri del C.D. possono essere affidati incarichi e responsabilità (anche per un periodo di tempo limitato) relativi ai vari settori di intervento

e di attività dell’Associazione. E’ facoltà del C.D. affidare speciali incarichi e responsabilità anche ai soci dell’Associazione non facenti parte del C.D., ma che abbiano particolari competenze o attitudini in specifici campi o settori; i soci suddetti potranno, se invitati, intervenire senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ove vengono trattati tali argomenti.

Art. 23) Risorse economiche.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art.4 e 5 per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione trae risorse:

a)  quote sociali e contributi dei soci;

b)  contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti ed Istituzioni

     pubbliche e private, finalizzati al finanziamento degli scopi e

     delle attività statutarie con il sostegno a specifici progetti di 

     attività;

c)  donazioni, lasciti testamentari e contributi privati

     rigorosamente documentati;

d)  rimborsi derivanti da convenzioni;

e)  entrate derivanti da attività produttive, marginali, quali

     diffusione della propria stampa;

f)   l’allestimento e/o la partecipazione a feste e festival,

     l’organizzazione di campagne di autofinanziamento ecc.;

g)  contributi da organismi internazionali e sopranazionali;

h)  di ogni eventuale altra entrata proveniente alla Associazione

     da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari.

Art.24) Il Patrimonio.

IL patrimonio è unico ed indivisibile, i beni e/o le somme seppure ubicati e gestiti in località diverse, sono da intendersi di Proprietà dell’Associazione. Il patrimonio è costituito dalle partecipazioni societarie, le eccedenze degli esercizi annuali, quote sociali degli associati da tutti i contributi, erogazione e lasciti diversi e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.La composizione del patrimonio dovrà essere approvata annualmente dal Consiglio Direttivo, contestualmente al conto consuntivo.

Art. 25) Esercizio finanziario,conto consuntivo e bilancio preventivo.

Il Bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato, per l’approvazione, all’assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo. Il conto consuntivo approvato dall’Assemblea dei Soci è pubblico. IL bilancio di previsione globale dell’ Associazione, accompagnata da una relazione scritta, deve essere approvato dal C.D. entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce. Le delibere assembleari e consiliari relative ai bilanci, vanno affisse nei locali della sede legale dell’ Associazione e nelle sedi periferiche per 30 giorni consecutivi successivi alla data successiva all’approvazione delle stesse e ciò vale come comunicazione ai Soci assenti in Assemblea, i quali potranno impugnare la relativa delibera nel termine di trenta giorni decorrenti dalla scadenza della durata di affissione delle delibere stesse.

Art.26) Collegio dei Garanti Revisori dei Conti.

Il Collegio viene eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri scelti anche tra i non iscritti all’Associazione. Dura in carica fino alla successiva Assemblea Generale ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio è l’organo di garanzia statutaria. I ricorsi al Collegio devono pervenire per iscritto, salvo scadenze, entro quindici giorni dal fatto in contestazione, e devono essere definiti entro sei mesi dalla presentazione. Il Collegio dei Garanti Revisori dei Conti:

a)  decide, in ultima istanza, con dispensa di ogni formalità e ne

     da comunicazione scritta non oltre trenta giorni agli

     interessati;

b)  sceglie al proprio interno il Presidente che convoca le riunioni

     del Collegio curandone l’ordine del giorno;

c)  si riunisce almeno ogni tre mesi e delibera a maggioranza dei

     membri;

d)  emette, su richiesta scritta degli organi interessati, pareri di

     legittimità su atti, documenti e risoluzioni adottate dagli 

     organismi dirigenti;

e)  esamina, su richiesta scritta degli interessati, i provvedimenti

     di espulsione degli iscritti e decide in via definitiva;

f)   esamina, su richiesta scritta degli interessati, tutte le

     controversie tra i soci, tra questi e gli organi dell’

     Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi

     e decide in via definitiva;

g)  vigila sul rispetto delle procedure previste dal presente

     Statuto in ordine alla convocazione ed al corretto

     svolgimento delle riunioni degli organi dell’Associazione;

h)  presenta all’Assemblea Generale una relazione scritta sulla

     propria attività;

i)   a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente al

    Consiglio Direttivo sull’andamento amministrativo

    dell’Associazione;

j)  provvede al riscontro della gestione finanziaria;

k)  accerta la regolare tenuta delle scritte contabili, la legittimità

    delle operazioni contabili, la loro corrispondenza ai deliberati

    e/o ai regolamenti corrispondenti e la corrispondenza fra

    bilanci e scritture contabili;

l)  esprime il suo avviso sui bilanci preventivi e sui conti

    consuntivi;

m) effettua verifiche di cassa;

n) predispone una relazione scritta che accompagna il conto

   consuntivo licenziato del Presidente per l’approvazione

   definitiva del Consiglio Direttivo.

La prima riunione è convocata e presieduta, entro 30 giorni dall’elezione, dal membro più anziano di età. Il Presidente del Collegio è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 27, La democrazia interna.

Per la validità delle deliberazioni di tutte le assemblee

dell’associazione valgono gli stessi quorum previsti per l’Assemblea generale di soci.

Art.28) Regolamenti.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali e statali in materia di volontariato ed associazionismo, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni relativamente alla vita di tutta l’Associazione o degli organismi statutari; detti regolamenti sono da considerarsi parte integrante ed inscindibili dello Statuto e l’applicazione è estesa a tutti gli iscritti. I regolamenti possono essere modificati in tutto od in parte con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale delega in via permanente il Presidente ad inoltrare circolari interpretative e di applicazione dei regolamenti stessi.

Art. 29) Scioglimento dell’Associazione e modifica dello Statuto.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e con determinazione maggioritaria dei ¾ degli associati. L’Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilendone anche il numero. I liquidatori avranno il compito di definire tutti i rapporti sia con terzi che con gli Iscritti e dovranno destinare i beni secondo quanto previsto dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate C.D., munito di adeguata motivazione scritta, almeno sei mesi prima della data prevista per la successiva Assemblea dei Soci. Le delibere di modifica devono essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti.

Art. 30) Assicurazione.

Come disposto dall’art. 4 della legge 11/08/91 nr. 266 e dai Decreti Ministeriali del Ministero Industria e Commercio e dell’Artigianato del 14/02/92 e del 16/11/92, l’Associazione provvede ad assicurarsi per le responsabilità civili verso terzi ed assicurare i propri iscritti contro gli infortuni. Tutti gli iscritti, dalla data di inscrizione sugli appositi registri e del conseguente rilascio della tessera, sono coperti da assicurazione per malattie e/o infortuni connessi all’attività di volontariato. L’Associazione può altresì stipulare specifiche polizze assicurative a protezione dei propri beni, mezzi ed attrezzature. Dall’assicurazione sono esclusi i danni a qualsiasi tipo di mezzo, attrezzatura e bene, di proprietà dell’iscritto e da questi spontaneamente messi a disposizione dell’Associazione; l’uso di tali mezzi o attrezzature o beni, pertanto, viene fatto a rischio e pericolo dell’iscritto che se ne assume tutta la responsabilità.

Art. 31) Incompatibilità

Qualsiasi carica dell’Associazione non può essere ricoperta da chi svolge accertata attività per conto di partiti politici od organizzazioni sindacali. L’Associazione realizza le proprie attività attraverso la prestazione gratuita dei propri iscritti; e per ciò incompatibile il rapporto di lavoro tra l’Associazione e l’iscritto.

Art 32) Varie.

Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra di loro e vengono ricoperte a titolo gratuito. Le somme versate per l’iscrizione, per le quote sociali e per ogni altra eventuale partecipazione alle attività dell’Associazione, non sono rimborsabili in nessun caso e tutte le anticipazioni degli iscritti si intendono infruttifere di interesse.  

Art.33) Riferimenti

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle norme di legge comunitarie Regionali e Statali che disciplinano la materia ed in particolare a quanto previsto dalla legge Nazionale 11/08/1991 nr. 266 e della Legge Regionale 7 Giugno 1994 nr. 22 e per ultimo dal D.Lg. 4 Dicembre 1997 nr.460.

 

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